La prima, essenziale, domanda da porci è probabilmente la seguente: perché la condivisione non consensuale di materiale intimo viene individuata nell’espressione “revenge porn”?
Revenge porn, cioè, letteralmente, vendetta porno.
Partiamo dall’intuitivo presupposto per cui non si può lecitamente parlare di ‘porno’ in riferimento ad immagini e video destinati a restare privati oppure diffusi illecitamente, in quanto manca qui l’elemento centrale della sfera pornografica: il consenso del soggetto. Vi è poi l’atrocità associativa con il termine ‘vendetta’, che risulta essere ancora più allarmante. È così che già con la sua stessa essenza, l’espressione revenge porn ci avvicina implicitamente ad una pericolosa dimensione: la colpevolizzazione della vittima. Una vittima narrata come soggetto meritevole di una vendetta, in virtù di una presunta colpevolezza originaria. Oppure una vittima che non avrebbe dovuto fidarsi e quindi, di nuovo, colpevole.
Spostando lo sguardo dalla natura dell’espressione revenge porn alla risposta collettiva, la dimensione in cui ricadiamo non cambia: tra risate, condivisioni e giudizi, la colpa ricade sistematicamente sulla vittima del reato. Se quindi le conseguenze sociali di tanti sguardi ed ilarità possono essere fatali per le vittime del reato, come ci ha dimostrato il caso di Tiziana Cantone, le conseguenze sociali per i colpevoli di tale reato sono di tutt’altra natura. Il colpevole è infatti il padre di una virale moltiplicazione di situazioni di becero cameratismo, troppo spesso tutto al maschile, che affoga le vittime sotto infiniti click and share. La violenza trova il suo apice nel coinvolgimento diretto della vittima, che in alcuni casi passa da (s)oggetto ignaro dello stupro digitale a bersaglio di commenti offensivi e violenti.
Spostiamo ancora lo sguardo, e posizioniamolo su quei quotidiani che raccontano l’ennesimo episodio di un reato ormai troppo comune. “Shock nel calcio”, recita uno degli ultimi titoli. “Video hard virali”, lo segue. “Quei video…”, ancora. Appare chiaro che la morbosa necessità giornalistica di clickbait surclassa l’evidente necessità di un’informazione chiara circa la condivisione non consensuale di materiale intimo. Appare chiaro che l’obiettivo mediatico non è la condanna di quello che è a tutti gli effetti un reato, quanto piuttosto una narrazione eclettica che si posiziona a metà tra un romanzo a luci rosse e una provocazione ormonale dei lettori.
Non c’è shock nella sistematicità di tale reato, non c’è consenso dietro immagini provocatoriamente definite ‘hard’, non c’è denuncia e non c’è condanna dietro testi e titoli rinfoltiti di allusioni e sospensioni. La collettività colpevole viene quindi prontamente supportata da una narrazione altrettanto colpevole, che punta, più o meno direttamente, i riflettori sulla vittima, alimentando non solo l’intrusione compulsiva nella sfera privata della vittima, spesso inutilmente descritta come un fiume di lacrime in cerca di supporto (e quindi altre attenzioni), ma anche come, in fondo, l’artefice originale del disastro perché, “evidentemente non avrebbe dovuto fidarsi”.
Spostiamo adesso lo sguardo sulla legge. Nel 2019, dopo una prolungata miopia che ha già mietuto diverse vittime, viene introdotto nel Codice penale l’articolo 612 ter, che definisce reato la condivisione non consensuale di materiale intimo. La pena, che va da 1 ad 11 anni di carcere più una multa tra i 5.000 e i 15.000, riguarda indistintamente la fonte originaria del materiale e chiunque continui a diffonderlo senza il consenso delle persone rappresentate. Conseguenza diretta dell’introduzione di tale legge avrebbe dovuto essere una drastica diminuzione di tale violenza, eppure i dati della Polizia Postale ci permettono di evidenziare come nel 2021 la condivisione non consensuale di materiale intimo sia cresciuta di oltre il 78% rispetto al 2020. Ulteriori dati provengono dall’associazione Permesso Negato, nel cui report di novembre 2021 è riportato che la maggior parte del materiale non consensuale circola su appositi gruppi e canali Telegram, circa 190, a cui sono registrati, ad oggi, quasi 9 milioni di utenti non unici. È quindi evidente che non solo c’è una diffusa ignoranza o indifferenza nei confronti del reato che si sta commettendo alimentando la condivisione di materiale non consensuale, ma c’è anche un problema di sostanziale incapacità normativa di impedire che ciò avvenga.
D’altronde, se spostiamo in ultimo lo sguardo sul concetto di “prevenzione” spesso riproposto in associazione a questo reato, non troveremo quanto sperato. Il senso comune vuole che prevenzione equivalga alla limitazione della libera intimità, alla limitazione del libero arbitrio, alla limitazione della sessualità, nella maggior parte dei casi, femminile. La prevenzione di cui si parla in associazione alla condivisione di materiale non consensuale, non è la prevenzione del reato, quanto piuttosto la prevenzione di una libertà personale sana, innocua ed inviolabile.
Ed ecco ancora che perfino la narrazione della prevenzione abbraccia una dimensione di chiara tossicità volta ad incolpare implicitamente la vittima. Potremmo quindi affermare, in via definitiva, che tra i possibili atti di prevenzione dovrebbe senz’altro ricadere un’informazione corretta che distingua chiaramente vittime e colpevoli attraverso atti di denuncia senza sospensioni e che assolva la funzione educativa ad essa destinata, in una società in cui la prima vera prevenzione è l’educazione.
La riposta alla prima domanda trova quindi ora facilmente riposta nello stigma collettivo che investe le vittime di un reato tutt’ora accompagnato da una goliardia malata che punta il dito nella direzione sbagliata distogliendo l’attenzione dalla violenza che perpetua.