“È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata, se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.”
Articolo 75 Costituzione Italiana
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione .
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Articolo 138 Costituzione Italiana
La Costituzione, con gli articoli citati, ammette i referendum, lo strumento più importante oggi conosciuto per la partecipazione diretta dei cittadini alla formazione delle leggi. Una parola che deriva dal latino e che indicava la convocazione di tutta la cittadinanza della città di Roma, nelle varie forme di comizi, per le decisioni che riguardavano l’intera cittadinanza. Ancora oggi, infatti, si convocano, sugli avvisi di ogni Comune, i “comizi” elettorali e questi sono formati da tutti i cittadini che hanno diritto ad eleggere la Camera dei deputati (salvo poi i comizi ristretti per il Senato).
Il referendum è, insomma, la risposta, prevista tanti anni fa, al desiderio di partecipazione “dal basso” alla vita politica dei cittadini, il corpo elettorale, con questo strumento, ha la possibilità di far abrogare leggi che non approva, attraverso una serie di procedure e di controlli che, partendo dal 30 di settembre di un dato anno, arriva fino alla primavera successiva.
Negli ultimi giorni sono apparse, sotto le luci dei riflettori, due possibili quesiti referendari di grande importanza quali la cannabis legale ed il diritto di eutanasia. Due proposte ampiamente avversate da un certo settore della vita del Paese, nondimeno influenti, ma che potrebbero dover affrontare la prova della loro forza alle urne elettorali. In questo periodo caratterizzato da grandi cambiamenti socio-economici e da un certo risveglio della comunità elettorale italiana appaiono, come falchi, ostacoli al progresso delle proposte di legge relative a questi ed altri referendum motivando la cosa con l’idea che “ci sarebbero altre priorità”. Davanti a queste pressanti e contingenze urgenze l’elettorato ha risposto “presente”, esprimendo la volontà di sottoporre due quesiti alla ponderazione dell’intero popolo italiano.
Del resto, un certo ostruzionismo non dovrebbe stupirci se persino la Chiesa Cattolica ha avuto l’ardire di intervenire1, con una nota diplomatica, nei lavori del Parlamento Italiano. Si parla, logicamente, del DDL Zan, il quale, dopo una battaglia già molto lunga, e con precedenti che risalivano ad almeno 30 anni prima, sta tranquillamente a riposare nei cassetti delle aule parlamentari. A volte neanche la laicità dello Stato è al sicuro.
Di fronte alle “evidenti” urgenze che passano nel Parlamento ed alla incredibile voglia di lavorare di alcuni dei suoi membri, l’Associazione Luca Cascioni è riuscita ad organizzare due raccolte firme di grande successo in questo finire d’estate. Dopo aver raccolto, ormai, quasi un milione di firme per due proposte referendarie, si è passati alla seconda fase delle stesse che coinvolgeranno la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale. Questo grande successo è stato possibile grazie ad un emendamento, a firma di Riccardo Magi, al decreto Semplificazioni che ha permesso, per la prima volta nella storia italiana, la raccolta di firme attraverso la piattaforma SPID. Ad oggi, infatti, le Identità Digitali SPID erogate sono vicine ai 25 milioni di persone2 e si prevede un’ulteriore crescita nei prossimi anni grazie anche alla disponibilità di servizi gratuiti ed alla progressiva digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Insomma, è finito il tempo delle costose e lente raccolte di firme presso i banchetti nelle piazze con dispendio di tempo e risorse: in questo l’Italia sta, lentamente, adeguandosi ad un contesto europeo che vede la partecipazione digitale, certificata dallo Stato, sempre più diffusa nella vita di tutti i giorni. Del resto, la legge che regola i referendum è una legge del 1970, quando per usare un telefono si doveva scendere al bar con un’abbondante scorta di gettoni.
Il progresso, per quanto spinto in certe direzioni qui in Italia, è finalmente arrivato anche nel settore dove conta di più: la democrazia.
Non sarebbe eccessivo dire che la partecipazione digitale, connessa alle nuove forme introdotte di firma elettronica avanzata gratuita3, rivoluzionerà, nei prossimi anni, il modo di partecipare alla vita politica del proprio paese semplificando la vita ai cittadini e permettendo loro di partecipare. Eppure, gli stessi due quesiti referendari proposti dall’Associazione Coscioni, insieme con quello sulla caccia, hanno rischiato di non arrivare al loro obiettivo visto che il Ministro Colao aveva previsto di attivare questa forma dal 2022 e, visto che non si può chiedere un referendum quando le Camere stanno per concludere la loro legislatura, c’era il serio rischio che queste proposte referendarie non potessero essere riproposte prima del 2024.
Ma l’emendamento Magi, insieme con una strabordante volontà popolare su questi temi, ha permesso, prima che venisse attivata la piattaforma elettronica statale4, di raccogliere firme grazie all’Identità Digitale SPID: un risultato straordinario di democrazia diretta permessa dalle nuove tecnologie.
Del resto, è inutile nascondere che in Italia c’è una grande voglia di democrazia e di partecipazione e questi referendum, con il loro successo, segnano l’inizio di una piccola rivoluzione nel modo di vivere la democrazia in Italia, una democrazia sicuramente più diretta e con proposte meno svantaggiate rispetto ad altre che possono contare su dotazioni finanziarie diverse le une dalle altre. Il grande successo, inoltre, ha mostrato come la popolazione abbia a cuore alcuni grandi temi – almeno per mezzo milione di persone per ogni proposta. Sarà poi il corpo elettorale a decidere se e come partecipare, visto che per il successo dei referendum, oltre al vaglio della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, è necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto.
Un piccolo passo per una democrazia veramente partecipata in questo Paese, ma senza la firma attraverso lo SPID questi quesiti referendari avrebbero avuto, sicuramente, una vicenda molto più travagliata, mentre è evidente che le persone hanno, ancora una volta, un grande desiderio di partecipare attivamente alla cosa pubblica e non, semplicemente, un apatico desiderio di subire quanto deciso a Roma.
Note
- Si ricorda, logicamente, la nota verbale inviata dalla Segreteria di Stato Vaticana dal Cardinale Gallagher all’ambasciata italiana presso la Santa Sede nel Giugno 2021 – Qui la notizia e la descrizione dei passaggi sul Corriere della Sera
- Dati Agenzia per l’Italia Digitale del 2021 – Fonte
- Tra questi i principali servizi da segnalare di Firma Elettronica Avanzata (o FEA) sono CieSign e FirmoConCIE con relative applicazioni Android ed iOS . L’art. 61 del DPCM del 22 febbraio 2013 consente l’utilizzo della CIE come strumento di firma elettronica avanzata per i servizi e le attività della pubblica amministrazione e questi hanno validità ad substantiam di firma autografa. Sugli stessi termini il Regolamento Europeo eIDAS.
- Articolo 38-bis Legge n. 108 del 30 Luglio 2021 di conversione al Decreto Legge n. 77 del 31 Maggio 2021 – Testo Integrale